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Cosa si intende quando parliamo di “conflitto di interessi” nel condominio?
Il conflitto di interessi in ambito condominiale non è regolamentato in modo diretto ma indirettamente si fa riferimento, per analogia, alle norme delle società di capitali che riguardano l’Amministratore. Oltre ai requisiti di Legge per la carica, stabiliti nel c.c., egli può rientrare in vincoli e limitazioni del tutto simili a quelle di un amministratore societario. Il Codice all’art. 67 c.5 stabilisce che l’Amministratore non può portare deleghe in Assemblea e pertanto non ha diritto di voto (salvo in caso non sia proprietario e in quel caso esprime il suo, di voto), inoltre la sua carica può essere incompatibile con molti Ordini Professionali e pertanto non eleggibile. Comportamenti in conflitto di interessi rendono annullabile la delibera assembleare su ricorso all’A.G.
Per quanto concerne i condomini, invece, non esiste alcun riferimento e questo rende ulteriormente difficoltoso un oggettivo inquadramento delle cause di conflitto di interesse. Certamente il condomino è in conflitto se si sta discutendo una lite attiva nei suoi confronti, oppure se si discute di innovazioni che portano chiaro ed evidente vantaggio a lui a discapito degli interessi degli altri condomini. Prudenza vuole che in tali situazioni il condomino si astenga al momento del voto, lasciando piena libertà decisionale agli altri intervenuti non in conflitto, ma non è raro che questo genere di situazioni si trasformino in un contenzioso giudiziario per annullabilità della delibera su ricorso di uno o più condomini. Un estensiva interpretazione del conflitto di interessi per il condomino si può riscontrare esclusivamente nel limite alle deleghe, per i grandi condomini, allorché l’art 67 c1 disp. att. stabilisce che un condominio non può rappresentare per delega più di un quinto dei partecipanti o dei millesimi.
Particolari ipotesi di conflitto di interesse possono esistere, infine, in un Regolamento Contrattuale.