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Durante l’assemblea condominiale a tutti i partecipanti viene dato il diritto di esprimere la proprio volontà attraverso il voto: l’assenso o il dissenso.
Fenomeno frequente è, invece, l’astensione del condomino dalla votazione, con la logica conseguenza che in tali casi occorrerà valutare quale rilievo giuridico assume simile condotta, sia sotto il profilo del quorum costitutivo e deliberativo, sia relativamente ad un eventuale impugnazione della delibera assembleare. Relativamente alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo, la Suprema Corte di Cassazione è già intervenuta sul tema con la sentenza n.129/1999, affermando apoditticamente che: “Nel condominio negli edifici occorre distinguere tra le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e le maggioranze stabilite per la validità delle delibere. Alla regolare costituzione del collegio concorrono tutti i condomini presenti: quindi anche coloro quali, nelle votazioni, si asterranno.” Precisa, altresì: “Poiché le delibere si assumono con la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti all’assemblea regolarmente costituita, non facendo parte della maggioranza gli astenuti non concorrono alla approvazione della delibera. Ai fini della formazione della maggioranza necessaria per la approvazione i voti dei condomini astenuti sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti. L’approvazione della delibera e, quindi, la sua validità ed efficacia dipendono dall’esistenza del quorum prescritto.
La delibera si ascrive all’intero collegio, in quanto vincola anche i dissenzienti e gli assenti, ma come atto giuridico valido viene ad esistenza se risulta approvato da un determinato numero di condomini. Si perfezione, cioè, in virtù del formarsi della maggioranza stabilità. Sotto il profilo della formazione della delibera, vale a dire della volontà sottostante al “decisum”, in quanto non concorrono alla composizione della maggioranza, i partecipanti astenuti vengono equiparati ai dissenzienti.”
In altri termini, se per la formazione dei quorum costitutivi la presenza del condomino, che poi si asterrà, contribuisce al calcolo della maggioranza prevista dal codice civile per la
valida costituzione dell’assemblea, in prima e in seconda convocazione, tanto non può dirsi per la formazione dei quorum deliberativi, ove l’astenuto è equiparato al dissenziente, sulla base della considerazione che chi si astiene non concorre alla formazione del quorum deliberativo.
Altra questione, invece, è quella relativa alla legittimità dell’astenuto ad impugnare la delibera assembleare assunta dalla maggioranza, alla formazione della quale egli non ha partecipato.
Inizialmente l’orientamento della Cassazione era stato quello di negare che il condomino astenuto potesse essere equiparato al dissenziente e quindi impugnare la delibera assembleare, assumendo a sostegno di questa tesi che l’art. 1137 .cc. ammetteva l’impugnazione della delibera da parte del solo assente o dissenziente. (cfr. Cass. n.4028/1957)
Successivamente, detto orientamento, è mutato sul rilievo che se dal un lato, l’art. 1137 c.c.
menziona i soli condomini assenti e dissenzienti, dall’altro, manca una norma specifica che
alla dichiarazione di astensione attribuisce un contenuto ed una efficacia precisi. Poiché il
potere di impugnazione è riconosciuto a coloro i quali non hanno concorso alla approvazione, dal sistema si ricava che sono legittimati ad impugnare le delibere anche i condomini astenuti, in quanto si trovano nella stessa posizione dei partecipanti dissenzienti ed assenti. (Cfr. Cass. n. 21298/2007)-
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