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Chi può essere nominato amministratore? può essere un condomino?

Pubblicato da in condominio · 1/3/2019 16:49:52
Tags: amministratore, requisiti

Non tutti possono svolgere lattivita di amministratore di condominio. La Legge di riforma del condominio e la L. 4/2013 sulle professioni non regolamentate hanno infatti introdotto nuovi requisiti. Si tratta di requisiti:
°
di carattere personale;
° morali;
° di carattere professionale;

Del primo dei requisiti fa parte la previsione del godimento dei diritti civili.
Del secondo dei requisiti fa parte la previsione di:
-
non aver subito condanne per reati contro il patrimonio, la pubblica ammi-
nistrazione, la fede pubblica
;
- non aver subito condanne per reati non colposi puniti con una pena non
inferiore a 2 anni nel minimo e 5 anni nel massimo
(truffa, appropriazione
indebita e molti altri);
°
non deve aver subito misure di prevenzione divenute definitive;
° non essere stato interdetto o inabilitato e non aver subito protesto.

Del terzo dei requisiti fa parte la previsione di:
-
avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, se non ha esercitato la professione di amministratore per almeno un anno dei tre anni precedenti l'entrata in vigore della riforma e se non è condomino;
-
aver frequentato un corso di formazione iniziale, se non ha esercitato la professione di amministratore per almeno un anno dei tre anni precedenti l”entrata in vigore della riforma e se non e condomino. In ogni caso deve curare la propria formazione periodica.
La professione di amministratore può essere svolta anche in forma di societa anche di capitali.
La L. 4/2013 ribadisce che llesercizio della professione di amministratore di condominio, come di altre per cui non esiste un albo professionale é libero. I professionisti dovranno comunque decidere se iscriversi a un`associazione e applicare le norme elaborate dall'Ente di Unificazione Nazionale (UNI) chiedendo una formale certificazione (basata sulla Norma UNI 10801/1998 "Servizi - Amministrazioone Condominiale e Immobiliare - Funzioni e requisiti  dell'amministratore”) oppure esercitare la professione in completa autonomia basandosi sul rispetto di fatto delle norme tecniche UNI che sono comunque indicate dalla normativa come i parametri del corretto adempimento al proprio mandato professionale.
È comunque possibile essere nominati amministratori del condominio in cui si è condomini, anzi la Legge di riforma del condominio lo ammette espressamente.
Non c'e, infatti, alcuna incompatibilità tra le funzioni di amministratore e la qualita di condomino, salva diversa previsione contenuta nel regolamento contrattuale di condominio. Da tempo la Magistratura ammette tale possibilita senza incertezze.
Alcune sentenze ritengono applicabile l`art. 2575 del Cod. Civ. in materia di societa. Tale norma dispone che “il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli baz, per conto proprio o ali terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
ll conflitto può appunto essere ritenuto presente nelle materie relative dall'approvazione del bilancio consuntivo, alla nomina o riconferma dell”amministratore; tali delibere votate dall'amministratore/condomino o delegato dai condomini potrebbero essere ritenute annullabili e l”amministratore/condomino dovrebbe quindi opportunamente astenersi dal voto in tali argomenti.
La normativa fiscale, da parte sua, consente a chi amministra lo stesso stabile dove risiede di non aprire la partita IVA necessaria, invece, nel caso in cui l`attivita venga esercitata a livello professionale con la predisposizione di un vero e proprio studio.
La Legge di riforma del condominio esonera il condomino/amministratore dalla necessita di avere un diploma di scuola secondaria superiore e dalla necessita di aver frequentato un corso di formazione iniziale: occorre però ricordare che anche il condomino/ amministratore deve rispettare
l'obbligo di cui all”art. 71 bis, comma 5 delle Disp. di Attuazione al Cod. Civ. di curare la propria formazione periodica in tale settore. La legge non da indicazioni più precise, ma si prevede l”emanazione di ulteriori norme di approfondimento, inoltre, trattandosi di una norma appena entrata in vigore, non vi sono prassi applicative. Sarà comunque opportuno che il condomino/ amministratore entri in contatto con organizzazioni di amministratori o di piccoli proprietari immobiliari che organizzeranno corsi adeguati allo scopo.




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